IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 30 giugno 2005; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2003, n. 3309, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, n. 3328, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004, n. 3339, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»; Vista la nota in data 16 febbraio 2005 del Commissario delegato assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre - comune di Venezia»; Vista la nota in data 16 febbraio 2005 del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale per la viabilita' di Mestre, concernente la necessita' di integrare i poteri derogatori in materia di urbanistica conferiti al medesimo Commissario ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3273 del 2003; Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota del 17 febbraio 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, recante: «Proroga dello stato di emergenza rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle aree marine interessate, nonche' nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»; Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»; Vista la nota del 26 gennaio 2005 del Parroco di Stromboli con la quale e' stata rappresentata la grave situazione di pericolo in cui versano le Chiese di San Vincenzo e San Bartolomeo site a Stromboli, per le quali si rende necessario realizzare, con ogni possibile urgenza, opere di messa in sicurezza finalizzate a restituire piena funzionalita' ai predetti edifici di culto, nonche' l'entita' degli oneri da affrontare per gli interventi di ripristino; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2004, con il quale e' stato prorogato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo della regione Abruzzo per le parti interessate dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»; Vista la nota del 4 febbraio 2005 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, nonche' la nota del 18 febbraio 2005 del presidente dell'ANAS S.p.a. concernente l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dalla legge n. 360 del 1990 da destinare per le finalita' dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre 2004, e successive modificazioni, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America»; Vista la nota in data 8 marzo 2005 dell'Assessorato lavori pubblici della regione Siciliana; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6 e n. 3406 del 4 marzo 2005, recanti «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania»; Vista la nota del 18 febbraio 2005 con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ha rappresentato la necessita' di trasferire all'Amministrazione regionale le competenze in materia di ingresso dei rifiuti recuperabili nel medesimo territorio regionale; Vista la nota del 16 febbraio 2005 del dirigente dell'Area generale di coordinamento ecologia tutela dell'ambiente disinquinamento protezione civile settore tutela dell'ambiente della regione Campania, nonche' la successiva nota del 9 marzo 2005 del Presidente della medesima regione Campania; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso; Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle summenzionate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare l'indispensabile urgenza e continuita' agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso il 31 ottobre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, concernente la proroga degli stati d'emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania; Viste le ordinanze di protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998 e n. 2994 del 24 luglio 1999; Vista la richiesta del Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania formulata con nota del 17 gennaio 2005, inerente all'assegnazione di ulteriori finanziamenti necessari al completamento degli interventi programmati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 1997-1999 «Protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in materia di gestione di rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004, n. 3342, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Visto l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005, n. 3397, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Vista la richiesta del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia formulata con nota del 15 marzo 2005, inerente alla necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla summenzionata ordinanza n. 3334/2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, in relazione al movimento franoso verificatosi nel mese di ottobre 2004; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3396 del 28 gennaio 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, nel mese di ottobre 2004; Vista la richiesta del sindaco di Bonorva - Commissario delegato formulata con la nota del 7 marzo 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004»; Vista la richiesta del Prefetto di Chieti - Commissario delegato formulata con nota del 18 marzo 2005; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonche' le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005 e n. 3402 del 10 marzo 2005; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374 del 10 settembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile, concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali, finalizzate a prestare soccorso alle vittime dell'atto terroristico verificatosi nel territorio della Federazione Russa, nella regione dell'Ossezia, citta' di Beslan», cosi' come integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3388 del 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 23 dicembre 2004, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2005, della dichiarazione dello stato di emergenza per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002, n. 3242, del 1° ottobre 2002, n. 3244, del 31 gennaio 2003, n. 3262, del 23 maggio 2003, n. 3287, del 3 luglio 2003, n. 3298, del 7 novembre 2003, n. 3326 e in data 8 luglio 2004, n. 3361; Ritenuto che le esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005, n. 3397, il riferimento all'ordinanza di protezione civile n. 3375 e' da intendersi all'ordinanza di protezione civile n. 3275. 2. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per i comuni che abbiano subito la sospensione della loro attivita' d'impresa, il periodo massimo da assumere ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a) dell'ordinanza di protezione civile n. 3309 del 2003 non puo' superare i 24 mesi». 3. In considerazione delle situazioni di emergenza in atto e di cui in premessa, e della specificita' delle attivita' svolte dai mezzi aerei del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in aggiunta alle fattispecie contemplate dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale in data 8 agosto 2003, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio, le disposizioni contenute nel medesimo decreto ministeriale non si applicano anche ai mezzi aerei in dotazione al Dipartimento medesimo.