IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 settembre  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  in  ordine  ai  gravi  eventi  alluvionali verificatisi il
29 agosto  2003  nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia;
  Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative»,
con il quale il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al
30 giugno 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 settembre 2003, n. 3309, recante «Primi interventi urgenti diretti
a  fronteggiare  i  danni  conseguenti  ai  gravi  eventi alluvionali
verificatisi  il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
  Visto  l'art.  9  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  in  data  27 novembre  2003, n. 3328, recante «Disposizioni
urgenti di protezione civile»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 febbraio  2004,  n.  3339,  recante:  «Ulteriori  disposizioni  di
protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi
eventi   alluvionali   verificatisi  il  giorno  29 agosto  2003  nel
territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;
  Vista  la  nota  in  data 16 febbraio 2005 del Commissario delegato
assessore    alla    protezione   civile   della   regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 gennaio  2005,  concernente  la proroga, fino al 31 dicembre 2006,
dello  stato  di  emergenza  nel  territorio  dei  comuni di Cengio e
Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
25 febbraio   2005,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre 2005, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del
traffico  e  della  mobilita' nella localita' di Mestre del comune di
Venezia;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273
del 19 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile
per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e
della mobilita' nella localita' di Mestre - comune di Venezia»;
  Vista la nota in data 16 febbraio 2005 del Commissario delegato per
l'emergenza  socio-economico-ambientale  per la viabilita' di Mestre,
concernente la necessita' di integrare i poteri derogatori in materia
di   urbanistica   conferiti   al   medesimo   Commissario  ai  sensi
dell'ordinanza di protezione civile n. 3273 del 2003;
  Acquisita  l'intesa  della  regione Veneto con nota del 17 febbraio
2005;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 dicembre   2004,   recante:  «Proroga  dello  stato  di  emergenza
rispettivamente  nel  territorio  del  comune  di Lipari e nelle aree
marine  interessate,  nonche' nel territorio delle isole Eolie, nelle
aree  marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti
dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;
  Vista  l'ordinanza  di protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002,
recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso
turistico nelle isole del comune di Lipari»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266
del  7 marzo  2003,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  diretti a
fronteggiare  i  danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie,
derivanti  dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in atto
nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
  Vista  la  nota del 26 gennaio 2005 del Parroco di Stromboli con la
quale  e'  stata rappresentata la grave situazione di pericolo in cui
versano  le Chiese di San Vincenzo e San Bartolomeo site a Stromboli,
per  le  quali  si  rende  necessario  realizzare, con ogni possibile
urgenza,  opere  di messa in sicurezza finalizzate a restituire piena
funzionalita'  ai  predetti edifici di culto, nonche' l'entita' degli
oneri da affrontare per gli interventi di ripristino;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16  luglio 2004, con il quale e' stato prorogato, sino al 31 dicembre
2005,  lo  stato  di  emergenza socio-ambientale nel territorio delle
province  di  L'Aquila  e  Teramo  della regione Abruzzo per le parti
interessate  dagli  interventi  necessari alla messa in sicurezza del
Sistema Gran Sasso;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303
del  18 luglio  2003,  recante:  «Disposizioni  urgenti di protezione
civile   per   fronteggiare   la   grave   situazione   di  emergenza
socio-ambientale  nel  territorio delle province di L'Aquila e Teramo
interessato  dagli  interventi  necessari alla messa in sicurezza del
Sistema Gran Sasso»;
  Vista la nota del 4 febbraio 2005 del Ministro delle infrastrutture
e  trasporti,  nonche'  la  nota  del 18 febbraio 2005 del presidente
dell'ANAS  S.p.a.  concernente  l'utilizzo  delle risorse finanziarie
stanziate  dalla  legge n. 360 del 1990 da destinare per le finalita'
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del
2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 settembre  2004  recante  la  dichiarazione di grande evento per lo
svolgimento  della  pre-regata della trentaduesima Coppa America, che
si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3377,  del  22 settembre  2004,  e successive modificazioni, recante:
«Disposizioni  urgenti  per  lo  svolgimento  della  pre-regata della
trentaduesima Coppa America»;
  Vista la nota in data 8 marzo 2005 dell'Assessorato lavori pubblici
della regione Siciliana;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre  2004, con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato fino
al   31 dicembre   2005   lo  stato  d'emergenza  nel  settore  dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del
30 marzo  2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004,
art.  1,  comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del
13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre
2004,  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del
29 dicembre  2004,  art.  2,  n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n.
3399 del 18 febbraio 2005, art. 6 e n. 3406 del 4 marzo 2005, recanti
«Ulteriori  disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti
nella regione Campania»;
  Vista  la  nota  del  18 febbraio  2005 con la quale il Commissario
delegato   per   l'emergenza   rifiuti  nella  regione  Campania,  ha
rappresentato   la   necessita'   di  trasferire  all'Amministrazione
regionale   le   competenze   in  materia  di  ingresso  dei  rifiuti
recuperabili nel medesimo territorio regionale;
  Vista la nota del 16 febbraio 2005 del dirigente dell'Area generale
di   coordinamento   ecologia  tutela  dell'ambiente  disinquinamento
protezione   civile   settore   tutela  dell'ambiente  della  regione
Campania,  nonche' la successiva nota del 9 marzo 2005 del Presidente
della medesima regione Campania;
  Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante:  «Proroga  di termini previsti da disposizioni legislative»,
con il quale gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che
hanno  colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati
prorogati fino al 31 dicembre 2005;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3253  del  29 novembre  2002,  n.  3279  del 10 aprile 2003 e n. 3300
dell'11 luglio  2003,  dirette  a fronteggiare i danni conseguenti ai
gravi  eventi  sismici verificatisi nel territorio della provincia di
Campobasso;
  Ravvisata   la   necessita'   di   apportare  alcune  modifiche  ed
integrazioni  alle  summenzionate  ordinanze di protezione civile, al
fine  di  assicurare  l'indispensabile  urgenza  e  continuita'  agli
interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici che hanno
colpito  il  territorio  della  provincia di Campobasso il 31 ottobre
2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 dicembre  2004,  concernente la proroga degli stati d'emergenza in
relazione  agli  eventi  alluvionali  ed  ai  dissesti  idrogeologici
verificatisi nella regione Campania;
  Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile n. 2499 del 25 gennaio
1997, n. 2787 del 21 maggio 1998 e n. 2994 del 24 luglio 1999;
  Vista   la  richiesta  del  Commissario  delegato  per  l'emergenza
idrogeologica   nella   regione   Campania  formulata  con  nota  del
17 gennaio 2005, inerente all'assegnazione di ulteriori finanziamenti
necessari  al  completamento degli interventi programmati nell'ambito
del Programma Operativo Nazionale 1997-1999 «Protezione civile»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
con  il  quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato
di  emergenza  in  materia  di  gestione di rifiuti urbani, speciali,
speciali  pericolosi,  in  materia  di  bonifiche  e  di  risanamento
ambientale  dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche'
in  materia  di  tutela  delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nella regione Siciliana;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334
del 23 gennaio 2004;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
5 marzo  2004,  n. 3342, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile»;
  Visto  l'art.  8  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 gennaio 2005, n. 3397, recante: «Disposizioni urgenti
di protezione civile»;
  Vista la richiesta del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti
e  la  tutela  delle acque in Sicilia formulata con nota del 15 marzo
2005,  inerente  alla  necessita'  di  apportare  alcune modifiche ed
integrazioni alla summenzionata ordinanza n. 3334/2004;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 dicembre   2004,   concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  nel  territorio  del  comune  di  Bonorva, in provincia di
Sassari,  in  relazione  al  movimento  franoso verificatosi nel mese
di ottobre 2004;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3396
del  28 gennaio  2005,  recante:  «Interventi  urgenti  di protezione
civile  diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione
al  movimento  franoso che ha interessato il territorio del comune di
Bonorva, in provincia di Sassari, nel mese di ottobre 2004;
  Vista  la  richiesta  del sindaco di Bonorva - Commissario delegato
formulata con la nota del 7 marzo 2005;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 gennaio   2005,   concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  in  relazione  al  parziale  crollo del viadotto sul fiume
Sangro  nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in
provincia  di  Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali
verificatisi il giorno 24 ottobre 2004;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411
del  4 marzo  2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile
diretti  a  fronteggiare  la  situazione  di emergenza conseguente al
parziale  crollo  del  viadotto  sul  fiume Sangro nel territorio dei
comuni  di  Fossacesia  e  Torino di Sangro in provincia di Chieti, a
seguito  degli  eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno
24 ottobre 2004»;
  Vista  la  richiesta  del Prefetto di Chieti - Commissario delegato
formulata con nota del 18 marzo 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389
del  26 dicembre  2004,  recante:  «Disposizioni di protezione civile
finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del
sud-est  asiatico»,  nonche'  le  successive  ordinanze di protezione
civile  n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005,
n.  3394  del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005 e n. 3402
del 10 marzo 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374
del  10 settembre  2004,  recante «Disposizioni di protezione civile,
concernenti  l'utilizzo  di mezzi e materiali, finalizzate a prestare
soccorso   alle   vittime  dell'atto  terroristico  verificatosi  nel
territorio  della  Federazione  Russa,  nella  regione  dell'Ossezia,
citta'  di Beslan», cosi' come integrata dall'ordinanza di protezione
civile n. 3388 del 2004;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio in data 23 dicembre
2004,   recante   la   proroga,   fino  al  31 dicembre  2005,  della
dichiarazione dello stato di emergenza per proseguire le attivita' di
contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari;
  Viste  le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
settembre 2002, n. 3242, del 1° ottobre 2002, n. 3244, del 31 gennaio
2003,  n.  3262,  del  23 maggio 2003, n. 3287, del 3 luglio 2003, n.
3298, del 7 novembre 2003, n. 3326 e in data 8 luglio 2004, n. 3361;
  Ritenuto   che   le   esigenze   prospettate  siano  meritevoli  di
accoglimento  in  ragione  della necessita' di assicurare ogni azione
utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei   Ministri   del   28 gennaio   2005,  n.  3397,  il  riferimento
all'ordinanza   di   protezione  civile  n.  3375  e'  da  intendersi
all'ordinanza di protezione civile n. 3275.
  2.  All'art.  7  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  del  20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 1 e' aggiunto
il  seguente  comma:  «1-bis.  Per  i  comuni  che  abbiano subito la
sospensione  della  loro  attivita'  d'impresa, il periodo massimo da
assumere  ai  fini  della  quantificazione  del  contributo  previsto
dall'art.  3, comma 1, lettera a) dell'ordinanza di protezione civile
n. 3309 del 2003 non puo' superare i 24 mesi».
  3. In considerazione delle situazioni di emergenza in atto e di cui
in  premessa,  e  della specificita' delle attivita' svolte dai mezzi
aerei  del  Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  in  aggiunta  alle fattispecie contemplate
dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale in data 8 agosto 2003,
concernente  la  liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio,
le  disposizioni  contenute  nel medesimo decreto ministeriale non si
applicano anche ai mezzi aerei in dotazione al Dipartimento medesimo.